Art. 5.
(Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo).

      1. È istituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «Fondo unico», nel quale confluiscono tutte le risorse destinate all'APS, ivi inclusi doni, crediti, contributi al Fondo europeo di sviluppo e alle istituzioni finanziarie internazionali, nonché contributi volontari dello Stato alle agenzie e alle istituzioni internazionali.
      2. Sulla base del programma triennale previsto dall'articolo 4, l'Agenzia di cui all'articolo 6 decide gli interventi dell'APS italiano e ripartisce le risorse tra i Ministeri coinvolti, gli enti territoriali interessati e gli altri soggetti della cooperazione.
      3. Nell'ambito del Fondo unico la legge finanziaria riserva alla disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze le risorse relative ai contributi obbligatori dovuti alle istituzioni finanziarie internazionali.

 

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